da(i) Monti al mare del debito. ovvero per un capodanno insol(v)ente
di FANT PRECARIO
Mettere insieme una risposta alla crisi da indebitamento delle famiglie e delle piccole imprese con la necessità di ridurre il contenzioso, magari dando spazio e occasione di impegno ai professionisti: così il 18 dicembre 2011 Il Sole 24 Ore commentava il decreto legge approvato venerdì dal consiglio dei ministri che istituisce un inedito meccanismo di estinzione delle obbligazioni del soggetto, sia esso imprenditore o consumatore, non più in grado di fare fronte ai propri debiti.
Secondo i primi commentatori, si tratta di una risposta immediata per fronteggiare le situazioni di crisi di piccole imprese e famiglie, a cui non sono applicabili le disposizioni vigenti in materia di procedure concorsuali. A questi soggetti viene offerta la possibilità di concordare con i creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che determini la finale “esdebitazione” (e quindi l’estinzione di ogni obbligo in precedenza assunto) del soggetto in crisi.
Non si tratta di istituto nuovo, ma senz’altro innovativo risultano il fine perseguito e i soggetti coinvolti
L’art.142 della legge fallimentare (R.D. 267/42) considera meritevole di accedere al beneficio dell’esdebitazione l’imprenditore che abbia cooperato con gli organi della procedura fornendo documenti e informazioni utili alla procedura, purchè:
- nei 10 anni precedenti non abbia goduto di analogo beneficio;
- non abbia depauperato l’attivo;
- non abbia esposto debiti inesistenti;
- non abbia aggravato il dissesto rendendo difficoltosa la ricostruzione del patrimonio;
- non sia stato condannato per reati “fallimentari” o delitti contro l’economia pubblica, commercio e industria.
- provveda al parziale adempimento dei crediti concorsuali.
Ebbene, la norma in commento introduce, per la prima volta nel nostro ordinamento giuridico, un meccanismo di estinzione (controllata in sede giudiziale) di tutte le obbligazioni del soggetto sovraindebitato ancorché imprenditore non rientrante nelle soglie di fallibilità o consumatore con auspicata riduzione dell’attività giudiziaria di recupero forzoso dei crediti.
Il provvedimento appare di rilevante interesse per svariate ragioni. In un solo atto (meno di uno sceneggiato televisivo) il dott. Monti ci conferma:
- la composizione della crisi d’impresa è ormai sistematicamente lasciata all’accordo delle parti (direttamente interessate, debitore e creditori) e governata da un parimenti privato organismo di composizione , residuando all’autorità giudiziaria un controllo peraltro assai poco penetrante dovendosi rivolgere a documenti formati da soggetti “concordi”;
-l’uomo (ancora mascherato da consumatore e non disvelato nell’essenza precaria) è conclamata impresa, partecipandone i riti e le sorti;
-il debito è un valore, laddove si tenta di apprendere da un soggetto sovraindebitato (ma poi che bello, non insolvente, “sovraindebitato”, quasi “sovralimentato”, come si dice delle vetture “turbo” ) ogni sua utilità, rendendone possibile il realizzo, che rischierebbe di svanire per “colpa” di incauti creditori che non accettassero la soluzione concorsuale (a tal fine la legge prevede la figura dei creditori estranei);
-la pletora di professionisti che si accalcano al tavolo di spartizione (sparizione?) dell’indebitato saranno a costo “zero”, nel senso che risolveranno la loro esistenza (il loro compenso) nello spiegarsi della crisi (e sulla polpa dell’indebitato).
Quanto sopra sinteticamente assunto trova ampia conferma nella pur sommaria disamina del documento ministeriale.
1) Si procede dalla comprensione della crisi da indebitamento quale sistemica, anche per micro imprenditori e consumatori, cosicchè la composizione non potrà che rinvenire da un giudizio di “merito” da parte del ceto creditorio;
2) Il dato più eclatante è l’obbligo per il consumatore di allegare le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e gli atti di disposizione del patrimonio degli ultimi cinque, e per il piccolo imprenditore le scritture contabili degli ultimi tre esercizi. Si noti la rivalutazione delle scritture contabili del sovraindebitato, da inutile orpello da cui rifuggere (anche per occultare, evadere, eludere nel misconoscimento dei dati) a documento essenziale per accreditarsi, dimostrare che si è ancora degni di partecipare allo scambio tra possessori di merci (non si deve più nascondere ma al modificare, creare, modificare l’apparenza, è un po come alla fine del cinema muto, si passa dal cerone alla chirurgia plastica).
3) L’obbiettivo dell’esdebitazione è raggiunto attraverso un’intesa tra creditori e debitore, favorita dall’attività di “organismi di composizione della crisi” (da costituirsi a cura di professionisti specializzati, nella visione del legislatore 50% azzeccagarbugli, 50% san gennaro) prescelti dal sovraindebitato, e che dovranno condurlo per mano nel turbinio della crisi e controllata dal Tribunale che provvederà poi ad omologare l’accordo (100% credulone per il caso di buon esito, 100% carabiniere per l’ipotesi di inadempimento, che è poi l’utilizzo generalizzato della magistratura postindustriale per la risoluzione delle controversie tra poveri).
3) La proposta deve prevedere l’adesione di creditori che rappresentano il 70% del montante debitorio (percentuale che discende al 50% per il caso di consumatore) e che saranno pagati in misura percentuale.
4) E’ previsto il pagamento integrale dei restanti creditori “estranei” all’accordo (peraltro il piano potrà prevedere una moratoria di un anno per procedere a tale pagamento quando il piano stesso è idoneo ad assicurarne la scadenza del nuovo termine);
5) Possono anche essere concesse garanzie da parte di terzi (con il probabile inserimento di tale soggetto nel gorgo della finanza dei poveri -microfinanza?) e prevedere il pagamento attraverso, anche, la cessione di crediti futuri (e qui la valutazione del futuro assume aspetti divinatori).
6) La domanda va presentata al Tribunale ove ha sede l’impresa o risiede il consumatore. Il Giudice (unico, non collegiale, ulteriore conferma che il consumatore è il negro della scala dell’accumulazione, neppure il collegio gli è assegnato, al migrante va ancora peggio, gli è toccato il giudice di pace, rigorosamente minuscolo) verifica la sussistenza dei requisiti di agibilità della proposta e dispone una moratoria di 120 giorni “sospendendo” le esecuzioni individuali e i provvedimenti cautelari con l’obbiettivo di consentire un ordinato spiegarsi delle trattative sull’accordo, senza che esse possano essere inquinate da elementi esogeni.
7) La legge, come già la riforma delle esecuzioni immobiliari e la mediazione, assegnano un ruolo di primo piano all’organismo di composizione della crisi, che raccoglie una relazione sui consensi espressi e predispone una relazione sul raggiungimento della percentuale per l’accordo. I creditori potranno sollevare eventuali osservazioni entro 10 giorni, in difetto delle quali sempre l’organismo riferirà al Tribunale con apposita relazione sulle contestazioni ricevute sulla definitiva fattibilità del piano. [Assai rilevanti sono i poteri inquisitori conferiti all'organismo al fine di verificare la veridicità delle allegazioni del debitore, organismo che potrà accedere a banche dati, anagrafe tributaria, centrale rischi].
8) Se il giudice omologa l’accordo si prorogheranno per il termine di un anno gli effetti di improcedibilità delle esecuzione e dei sequestri.
9) Se il debitore non esegue entro 90 giorni dalle scadenze previste l’intesa potrà essere revocata.
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La disciplina sopra sommariamente riportata evidenzia la necessità per il capitale di perpetuare l’inadempimento di ceti sempre più ampi della popolazione, purché questo inadempimento consenta lo spiegarsi del procedimento di accumulazione sempre originaria, sempre ablativa dell’essere umano.
La gestione delle crisi di bolla in bolla è ormai condivisa dall’intera popolazione, dove l’unica attività effettivamente apprendibile è la vita umana posta al lavoro.
Il capitale deve lasciarci liberi di vivere perchè solo così possiamo realizzare quella rendita che poi assumerà, spezzando la nostra capacità di porci in comune.
Il provvedimento individua una prima via da comprendere appieno per ipotizzare per un nuovo welfare che sostituisca quello fondato su status e categorie desuete (oltreché continuamente minato dai soggetti che se ne ergono a difensori) e proceda dalla considerazione della completa immersione del soggetto precario nell’impresa e nella crisi.
La composizione della singola crisi del singolo precario/impresa significa per il capitale possibilità di perpetuare l’apprensione del comune che il precario realizza, ma significa anche prosecuzione della vita per il precario (un pò meno precaria, laddove sussista la possibilità di ristrutturazione concordata),
Se il nuovo welfare dovrà assumere il principio del credito quale cardine di ogni richiesta precaria, l’istanza dovrà svilupparsi attraverso la tutela di quanto “comune” viene prodotto dall’impresa precaria.
Istituire il comune, imporre istituzioni del comune, sarà anche attraverso l’utilizzo di strumenti quali quello in esame.
Dalla presa di coscienza del nostro stato di impresa, e della necessità che del nostro convivere tra imprese ha il capitale, passano le lotte per implementare il potere di governance nelle e delle crisi, di cui noi siamo e restiamo unici attori viventi.