Costituzione, movimenti e processi costituenti. Appunti in vista del seminario di Roma
di SANDRO MEZZADRA
1. Che cosa significa oggi, dentro la crisi, aprire una riflessione su temi “costituzionali”? Per noi significa essenzialmente due cose: rilanciare la critica del diritto, la critica dell’economia politica della costituzione, e al tempo stesso sporgere lo sguardo oltre l’esistente, collocarci saldamente all’interno dell’orizzonte costituente che i movimenti e le lotte hanno pur contraddittoriamente aperto.È una prima ipotesi di lavoro, l’indicazione di un metodo: oggi la critica, per essere efficace, deve legarsi immediatamente alla prefigurazione di un’alternativa radicale, deve vivere all’interno delle pratiche con cui i soggetti dominati e sfruttati resistono alla violenza della crisi; e deve contribuire a dislocare la resistenza, liberandola da ogni connotazione meramente “reattiva”, su un terreno appunto costituente.
Si presentano qui immediatamente un elemento di originalità della nostra riflessione e un problema. Da una parte, l’accento posto sulla dimensione costituente ci colloca fin da principio in una posizione irriducibile alla mera “difesa” della Costituzione, attorno a cui – soprattutto in Italia – si aggregano molte retoriche e posizioni politiche di “sinistra” e di “movimento”. Dall’altra parte, la nostra critica della costituzione ci ha portato da molti anni a dialogare con un gran numero di approcci teorici che, dall’interno come dall’esterno delle scienze giuridiche, hanno avanzato la tesi che il ciclo storico del costituzionalismo sia giunto al termine. Che il tempo della Costituzione sia semplicemente finito. È un’ipotesi che assumiamo problematicamente tra i presupposti del nostro lavoro, e che non può mancare di avere delle conseguenze per il modo stesso in cui immaginiamo la dimensione costituente.
Il nostro punto di partenza è un’analisi determinata del grande ciclo storico del costituzionalismo novecentesco in Europa, di cui la Carta costituzionale italiana del 1948 rappresenta un’espressione per molti aspetti esemplare. Dentro lo scenario nuovo che è aperto dalla Grande guerra e dalla Rivoluzione di Ottobre, la Costituzione è costretta a divenire democratica e sociale: al suo centro non sono più l’istituto del contratto e l’individuo liberale ma il lavoro e i suoi soggetti. A partire da Weimar, la costituzionalizzazione del lavoro è immediatamente costituzionalizzazione della lotta di classe: contrattazione collettiva e diritto di sciopero sono le figure attraverso cui la Costituzione italiana del ’48 “legge” le soggettività di lavoro e capitale e registra – puntando a neutralizzarla – l’ipoteca operaia sullo sviluppo. Peculiari squilibri sono così introdotti nella Costituzione, come appare particolarmente chiaro dalla problematica convivenza di diverse (se non contraddittorie) definizioni dell’istituto della proprietà. Lo iato tra costituzione formale e costituzionale materiale si allarga, la Costituzione si fa “lunga” e “programmatica” nel tentativo di convertire quello iato in motore dello sviluppo costituzionale e matrice organizzativa della dialettica tra capitale e lavoro: l’opera di Costantino Mortati rimane ancora oggi esemplare a questo proposito.
Che questa costituzione sia finita è questione su cui non ci pare necessario spendere molte parole. Abbiamo molte volte descritto i termini del suo esaurimento, che coincide con la trasformazione radicale del capitalismo che abbiamo vissuto a partire dagli anni Settanta del Novecento, e soprattutto con la drastica ridefinizione delle figure soggettive di capitale e lavoro rispetto a quelle che hanno caratterizzato il capitalismo industriale nella fase della cosiddetta produzione di massa. Ormai da molto tempo, in particolare in Italia, l’unità del sistema costituzionale è stata disarticolata, singoli articoli della Carta del ’48 sono stati profondamente modificati nella loro “funzione”, altri sono stati svuotati di significato, altri ancora semplicemente non sono mai stati applicati. Ma oggi, dentro la crisi, l’attacco neo-liberale assume esso stesso caratteri direttamente “costituenti”: l’inserimento in Costituzione della “regola aurea” del pareggio di bilancio, con la “riforma” dell’articolo 81 da parte di un Parlamento platealmente de-legittimato e nel silenzio assordante dei media, modifica in profondità lo stesso assetto dei poteri “pubblici” su cui poggiava la Carta del ’48. A ricevere nuovo impulso è una tendenza alla patrimonializzazione della sovranità, già prefigurata dal modello della “messa a gara” e dello “Stato regolatore”, dall’uso estensivo della tecnica dell’emergenza ad esempio a partire dalla “riforma” della Protezione civile del 2001 nonché – per venire a sviluppi più recenti – dal Piano carceri e dalla riforma delle professioni legali attualmente in discussione.
È questo un punto di decisivo rilievo: la nostra riflessione su temi “costituzionali” si colloca dentro uno scenario su cui grava l’ipoteca di un’iniziativa costituente a noi nemica. È un’iniziativa che agisce direttamente il terreno della disarticolazione dell’unità del sistema costituzionale, sovra-determinandola con deboli basi di legittimazione sotto il profilo discorsivo e politico ma con la “copertura” della violenza del diretto comando finanziario. Non è un’iniziativa “nazionale” come non è “nazionale” la logica di questo comando. La “rivoluzione dall’alto” in atto a livello europeo, all’interno di trasformazioni profondissime degli equilibri capitalistici globali, è immediatamente il piano su cui l’azione costituente neo-liberale deve essere interpretata e contrastata. Anche qui ripetiamo quanto abbiamo spesso affermato in questi anni: una politica di classe capace di riconquistare il terreno costituzionale deve muovere dalla scoperta pratica di “equivalenti funzionali” di quello che hanno rappresentato nel ciclo delle costituzioni democratiche novecentesche la contrattazione collettiva e il diritto di sciopero. Deve cioè inventare gli strumenti con cui imporre al capitale finanziario un nuovo rapporto di forza, analogo a quello che la lotta operaia seppe imporre al capitale industriale. E questo non può avvenire nello spazio nazionale, quantomeno in Europa. A ciò si deve aggiungere un elemento analitico di cruciale importanza per comprendere la natura strutturale dei processi di decostituzionalizzazione di fronte a cui ci troviamo: ci riferiamo alla moltiplicazione praticamente incontrollabile delle “fonti” giuridiche, al radicale pluralismo giuridico che, ricomprendendo la Costituzione all’interno di più complessi assemblaggi e regimi ne indebolisce e ne decentra la capacità normativa. Una politica costituzionale attestata all’interno degli spazi nazionali finirebbe per subire questi processi di indebolimento e di decentramento.
Questo non significa per noi che non siano possibili tentativi di agire politicamente dentro e contro quella che abbiamo definito la disarticolazione del sistema costituzionale anche in singoli Paesi, ad esempio in Italia. Singoli articoli della Costituzione del 1948 (pensiamo ad esempio all’articolo 9, che pone il “paesaggio” al di fuori del diritto dominicale, o alle “comunità di lavoratori o di utenti” previste dall’articolo 43) si prestano indubbiamente a essere utilizzati dentro le lotte che si determinano oggi sul terreno del comune. La stessa “energia” innovativa che si espresse attorno alla costituente potrebbe forse essere retoricamente invocata dall’interno di una machiavelliana politica del “ritorno ai principi”. Ma nella consapevolezza che il “ritorno ai principi” non ha alcuna efficacia se non è al tempo stesso matrice di un’apertura radicale e di una nuova materiale innovazione. È in fondo la questione della proprietà quella su cui necessariamente si giocano questa apertura e questa innovazione. È lo stesso sviluppo del capitalismo che, classicamente, sta mostrando tutta l’arbitrarietà di questo istituto e del “terribile diritto” attorno alla cui vigenza, nel capitalismo, si organizzano i rapporti sociali nel loro complesso. Si pensi a una sentenza come quella del 2005 della Corte Suprema statunitense (immediatamente circolata a livello globale e ripresa da altre Corti), nel caso Kelo v. City of New London, che ha stabilito la legittimità dell’esproprio di privati proprietari a favore non del potere “pubblico” ma di una grande “corporation” (la Pfizer). Ma si pensi anche alle evoluzioni del diritto di proprietà intellettuale e all’ubiquità nel capitalismo contemporaneo delle enclosures, dove la violenza dell’appropriazione lacera continuamente le ordinate trame del diritto proprietario.
Lo ripetiamo: non sappiamo se la critica della proprietà, il suo materiale spodestamento dal centro della cooperazione sociale, può trovare un contenitore “costituzionale”. Sappiamo però che è il terreno essenziale su cui l’istanza costituente deve esercitarsi. Parole antiche e a noi più prossime – “usi”, “accesso” – possono certo soccorrerci in questo compito. Ma entrambe queste parole presuppongono l’esistenza di ciò che si “usa” o a cui si ha “accesso”. Se insistiamo sull’importanza di distinguere il “comune” al singolare dai commons nominati al plurale, è perché pensiamo che il primo termine ci aiuti a pensare la produzione, affatto materiale, delle condizioni complessive di una cooperazione finalmente sottratta allo sfruttamento: il supplemento politico, il soggetto, senza il quale nessun processo costituente è possibile.